Istituita la Consulente di Fiducia, sentinella del disagio lavorativo

Dal 10 marzo 2022 anche la Regione Piemonte ha la sua Consulente di fiducia.

Se lavori nel nostro Ente – Giunta o Consiglio regionale con qualsiasi tipo di contratto – e ti senti oggetto di qualsiasi forma di discriminazione sul luogo di lavoro, mobbing, molestie sessuali, morali e psicologiche puoi rivolgerti alla dott.ssa Chiara Maria Germano. Si tratta di una figura esterna che svolge attività di ascolto e assistenza a tutela di chiunque lavori nel nostro Ente, sulla base del nuovo Codice di condotta, elaborato dal Comitato unico di garanzia-Cug e approvato con dgr n. 5-1490 del 12.06.2020.

Questa figura è stata fortemente voluta dalla UIL Regione Piemonte, che ha attivamente contribuito all’elaborazione del nuovo Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte nell’ambito del Comitato unico di garanzia-Cug.

Per appuntamenti con la Consulente di fiducia scrivi a: chiaramaria.germano@mail.regione.piemonte.it

Per ulteriori informazioni sulla Consulente di fiducia e sul Comitato unico di garanzia sono a tua disposizione i componenti UIL del Cug:

Giuliana Turroni giuliana.turroni@regione.piemonte.it.

Pasquale De Vita pasquale.devita@regione.piemonte.it

Approfondimenti:

Il Comitato unico di garanzia è un organo istituzionale per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Con la direttiva n. 2/2019 del 26.6.2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato rafforzato il ruolo dei Cug e ribadito alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di adottare i Codici di condotta quali strumenti di prevenzione per garantire il rispetto del pari trattamento e delle pari opportunità.

La Consulente di fiducia è una sorta di “sentinella” di situazioni di disagio lavorativo, deputata alla loro composizione e risoluzione e prevista dall’art. 5 del Codice di condotta. Gli art. 6-7 del Codice di condotta stabiliscono le regole sostanziali e procedurali dirette a informare e guidare la sua azione di assistenza.

Art. 6 – Procedura di tutela della persona

1. Fatta salva la tutela in sede civile, amministrativa e penale nei termini prescritti dalla legge, la persona che ritiene di aver subito o di subire, nel proprio ambiente di lavoro, comportamenti lesivi della dignità umana e professionale o di essere vittima di atti discriminatori, molestie, mobbing, bossing, può attivare:

A) la procedura informale, segnalando i fatti al/alla Consulente di fiducia;

B) la procedura formale, denunciando i fatti al/alla Dirigente dell’area del personale.

Art. 7 – Procedura informale

1. Il/la Consulente di fiducia, su richiesta della persona interessata, assume in trattazione il caso e concorda con questa le modalità più idonee per affrontarlo.

2. Il/la Consulente di fiducia per porre fine ai supposti comportamenti lesivi, se lo ritiene necessario, può:

a) sentire il/la presunto/a autore/autrice di tali comportamenti, e, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un sereno ambiente di lavoro; illustrare alla persona indicata come autore/autrice del fatto, le ragion per cui il suo comportamento, offensivo o comunque fonte di disagio personale o professionale, deve immediatamente cessare;

b) promuovere incontri congiunti tra la persona offesa ed il/la presunto/a autore/autrice del fatto dannoso;

c) proporre alla Dirigenza interessata/competente, unitamente ad un dirigente delle Risorse umane, ogni intervento organizzativo idoneo a salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate.

3. In ogni caso il/la Consulente di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza averla preventivamente concordata con l’interessato/a.

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