La Uil-Fpl ha redatto una scheda illustrativa relativa alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo corinavirus, che riportiamo qui sotto. In foto, le infografiche sull’aggiornamento Inail sugli infortuni sul lavoro da Covid-19 e sulle garanzie assicurative per gli iscritti Uil.
In caso di contagio da Covid-19 riguardante l’ambito lavorativo, il medico di competenza, quindi certificatore, deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri dell’Art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare: i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.
Importante è acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. A tal proposito, si segnala l’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.
I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, hanno l’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni.
![](https://www.uilfplenteregionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/1_Locandina-Garanzie-Assicurative-Iscritti_UILFPL-724x1024.jpg)